Il paziente, emostrasfuso nel 1975, fino al 2012 non aveva accusato alcuna sintomatologia poi a seguito di esami medici era emersa la positività al virus HCV, successivamente evoluta in cirrosi e in epatocarcinoma.
Il Tribunale di Roma, in pieno accoglimento delle domande avanzate dal paziente, assistito dagli Avvocati Pietro Frisani e Chiara Del Buono, ha anzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, precisando come da indirizzo consolidato della giurisprudenza che il termine da cui la stessa inizia a decorrere è quello in cui il soggetto percepisce che la malattia è derivata dal comportamento illecito del terzo.
Ha poi affermato, per sussistenza del nesso causale fra trasfusioni praticate al soggetto e contrazione della patologia, sia sulla base dei documenti allegati agli atti di causa sia sulla base delle risultanze della consulenza tecnica eseguita in corso di causa, la responsabilità extracontrattuale del Ministero, rilevando la totale omissione dei necessari controlli in ordine alla sicurezza e tracciabilità del sangue, nonostante la sussistenza di precisi atti normativi al riguardo.
Successivamente il giudice del Tribunale di Roma ha condannato il convenuto al pagamento della somma di oltre 500.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’interessato, oltre interessi fino al soddisfo effettivo, rigettando altresì l’eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall’Avvocatura erariale per difetto di prova in ordine alla stessa.