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Pensioni di reversibilità: solo ciò che viene effettivamente percepito ha valore per il cumulo dei redditi ai fini della rivalutazione

Un pensionato testardo che ha deciso di iniziare una battaglia legale contro l’ Inps ha ottenuto giustizia, come Davide contro Golia, grado di giudizio dopo grado di giudizio il pensionato ha scalato la giustizia ed ha vinto.

Rimborso Pensioni
02/05/2019

L’Inps perde il ricorso davanti ad una Corte di Cassazione che respinge le richieste dell’ Ente che aveva considerato ai fini della determinazione delle fasce di rivalutazione delle pensioni anche la parte derivante dalla quota di reversibilità non corrisposta per limiti di reddito. Per la rivalutazione si deve tener conto dell’ importo effettivamente erogato e percepito dal pensionato e non dell’ importo teoricamente dovuto! 

Il pensionato nel 2008 si era visto negare dall’Inps l’applicazione tout court della perequazione ai sensi della legge 247/07 in quanto percettore di un trattamento pensionistico complessivo che cumulando due pensioni (quella diretta e quella di reversibilità) superava le otto volte il trattamento minimo (oltre i 46.172,12 euro nell’ anno di riferimento)  e la legge 247/07 prevedeva che le pensioni di importo alto non ricevessero alcun adeguamento della rivalutazione.

Così senza perdersi d’ animo il pensionato davanti a questo comportamento dell’ Inps inizia la sua personale battaglia proponendo un ricorso le cui motivazioni sono incentrate sull’ erroneo cumulo effettuato dall’ Inps: l’ Ente aveva considerato anche l’ importo nominale della pensione di reversibilità senza tener conto che il reddito effettivamente incassato dal pensionato risultasse inferiore perché in base alla normativa, il trattamento di reversibilità, come noto, può essere incassato solo parzialmente a fronte di altri redditi erogati al beneficiario. In particolare, se il reddito è superiore a tre volte al trattamento di pensione minimo, può essere cumulato a tale importo il 75% della reversibilità; se il reddito è superiore a 4 volte il minimo, la cumulabilità è del 60%; se il reddito è oltre le 5 volte, la cumulabilità è del 50 per cento. 

Il “nostro” pensionato, quindi, chiede è che la sua pensione venga rivalutata in quanto l’ importo complessivo della pensione conteggiando all’ interno del cumulo delle entrate previdenziali percepite solo la parte della reversibilità effettivamente erogata non supera le otto volte il minimo ed ottiene pronunce favorevoli sia in primo che in secondo grado. 

Ma l’ Inps non si arrende e nonostante le due sentenze sfavorevoli continua la sua battaglia incentrando la questione sulla convinzione che, se si è davanti ad importi pensionistici elevati, il trattamento di reversibilità non può essere considerato necessario ed indispensabile per far fronte alle esigenze della vita primaria, per questo motivo può essere considerato per intero ( e non per la sola parte effettivamente erogata) e quindi non rivalutato.

La decisione

La Corte di Cassazione con sentenza numero 6872/2019 si è pronunciata sul ricorso avente ad oggetto le modalità di rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo nel caso di titolari di due pensioni, una diretta e l’altra reversibilità quando quest’ultima risulti defalcata per l’applicazione delle fasce di incumulabilità di cui all’articolo 1, co. 41 della legge 335/1995.

Nelle motivazioni  della Corte di Cassazione che respinge le richieste dell’ Inps dando ragione al pensionato il passaggio principale sottolinea come il legislatore nel  parametrare alle somme effettivamente percepite dal pensionato, e non già a quelle in astratto dovute, la decurtazione per effetto della concorrente normativa in materia di cumulo pensionistico e, del resto, la parte del trattamento di reversibilità non corrisposta per effetto del parziale divieto di cumulo, e che dunque, non entra in alcun modo nella disponibilità del beneficiario e non ne costituisce il reddito effettivo, neanche rileva quale reddito imponibile agli effetti impositivi, tenuto conto che l’INPS, quale sostituto d’imposta, trattiene le tasse sugli importi lordi e al netto della quota non cumulabile, e non già sull’importo virtualmente dovuto al lordo della quota non cumulabile”  

La “teoria” dell’ importo in astratto percepito soccombe quindi al principio secondo il quale si debba effettivamente conteggiare ai fini del cumulo pensionistico, in materia di rivalutazione, quanto effettivamente erogato, percepito ed incassato dai pensionati. Questo è un principio che potrà avere dei risvolti interessanti anche in altre situazioni normative ma ciò che vogliamo sottolineare è che davanti a tante situazioni in cui ci si può sentire scoraggiati occorre ricordare che anche la Pubblica Amministrazione sbaglia, anzi potremmo dire che sbaglia molto spesso.Occorre vigilare, controllare ed affidarsi al diritto perché se la legge è uguale per tutti lo è anche per la Pubblica Amministrazione!

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