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Dipendenti pubblici, TFS: la parola alla Consulta

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con ordinanza del 12.04.2018, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto legge n.79/1997, convertito con modificazioni nella L. n. 140/1997, e successive modificazioni , e 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, e successive modificazioni, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

21/12/2018

Ordinanza del 12.04.2018 (scarica)

Tali norme disciplinano, infatti, per i dipendenti pubblici, la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) con modalità e tempi più sfavorevoli rispetto a quanto avviene nel settore privato.

Vediamo nel dettaglio quali sono i punti portati all’attenzione della Consulta:

  1. Dilazione dei tempi: 
  • 24 mesi dalla cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o anticipate; 
  • 12 mesi dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o per il collocamento a riposo d’ ufficio; 
  1. Rateizzazione dell’ indennità: 
  • in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo al lordo delle ritenute fiscali avrà un importo che non supera i 50mila euro; 
  • in due importi annuali se l’ammontare sarà ricompreso- sempre al lordo- tra 50 mila e 100mila euro; 
  • in tre soluzioni annuali se supera i 100mila euro; 

Ebbene secondo il Tribunale di Roma (interessato dalla vicenda per una causa civile di un ex dipendente ministeriale che vuole vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il pagamento del TFS senza le rateizzazioni precedentemente indicate), le norme che regolano la liquidazione del trattamento sono in contrasto, tra gli altri, con gli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto non ci si è limitati ad applicarle solo in un periodo di tempo circoscritto e quindi temporaneo (come il biennio 2011/13 che vedeva l’Italia versare in situazione di crisi) in virtù di una situazione economica che richiedeva soluzioni programmate per far fronte alla crisi, ma sono diventate di definitiva applicazione comportando una violazione netta dei principi di adeguatezza e sufficienza della retribuzione ( art. 36 Cost.) e del principio di parità di trattamento ( art. 3 Cost.) poiché il medesimo trattamento non viene applicato ad un lavoratore del settore privato.

Vedremo come si esprimerà la Consulta, la questione è stata portata avanti anche tramite altre iniziative giudiziarie anche dinnanzi ad altri Tribunali quali, ad esempio, Milano, Genova e Ancona. 

Rimborsopensioni.it ha deciso di mettere a disposizione dei nostri utenti provenienti dal settore pubblico (quindi ex dipendenti statali), due modelli di diffida che vi consigliamo di inviare a seconda del caso a cui appartenete, a mezzo raccomandata A/R o tramite Pec, avendo cura di conservare una copia della diffida per voi, insieme alla ricevuta di avvenuta spedizione.

Diffida A: Possono inviarla gli ex dipendenti pubblici che non hanno ancora percepito il TFS o che ne hanno percepito una parte. SCARICA DIFFIDA A

Diffida B: Possono inviarla gli ex dipendenti pubblici che hanno già percepito tutto il TFS.  SCARICA DIFFIDA B

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