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Le regole non sono opinioni

Controriflessioni sul comunicato della Cida

23/01/2018

Concordiamo su gran parte di quanto esposto nel comunicato della CIDA  del 18/01/2018 (http://www.cida.it/ricorso-alla-cedu-corte-europea-dei-diritti-delluomo-nel-contesto-delle-azioni-difesa-dei-diritti-dei-pensionati/ ).

Il riferimento alla chiusura delle adesioni al 31 gennaio 2018 così pure il richiamo alla comunicazione della cancelleria della CEDU  pubblicato nei giorni scorsi chiama in causa   indirettamente, ma con chiarezza,  RimborsoPensioni.it di cui il sottoscritto guida lo staff legale.

Mi sia consentito quindi proprio sulle questioni di diritto ivi riportate  replicare a quella  che secondo noi è una grossolana  inesattezza. Ci riferiamo in particolar  modo  all’interpretazione data da CIDA del  requisito del previo esaurimento delle vie interne , secondo cui tale presupposto risulterebbe assolto solo quando   si sia dato corso a tutte le fasi di giudizio interno (Tribunale, Corte di Appello e Cassazione , oppure Corte dei Conti Regionale e Corte dei Conti Centrale di Appello) .  E’ evidente che tale inesattezza  è talmente lontana dalla realtà della interpretazione delle norme convenzionali così come fornita dalla Corte Edu da farmi  dubitare con margini  molto  prossimi alla certezza che possa essere stato scritto o elaborato da un giurista.

Ciò perchè  la tesi del Cida nasce da un  errore di fondo nell’ individuazione del rimedio. Nel nostro ordinamento, infatti, laddove si contesta la  conformità a Costituzione di una norma, l’unico rimedio interno possibile è quello del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che, come è noto, è possibile solo attraverso l’ instaurazione di un procedimento davanti al giudice “semplice” unico soggetto giurisdizionale ( ad eccezione dei conflitti tra Stato e Regioni)   che può , convincendosi della illegittimità della norma,  porre al questione di legittimità  al giudizio della Corte. Non è previsto infatti  nell’ordinamento italiano l’accesso diretto del cittadino alla giurisdizione della Corte Costituzionale, ma lo è appunto solo mediato dalla scelta filtro del giudice ordinario.

Se così è, ( E COSI’ E’!)  è di tutta evidenza come con la sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017  si sia conclusa l’unica via di ricorso interna prevista dal nostro ordinamento nel caso di specie e dal deposito di detta sentenza decorre il termine semestrale per proporre ricorso alla Corte EDU, che giusto per completezza tra pochi mesi  con la ratifica del nuovo protocollo 15 sara ridotto a quattro mesi.

La questione, ricostruita in questi termini,  è  quindi strettamente collegata all’ altro quesito sollevato dallaCIDA  secondo cui  il ricorso  cedu sarebbe possibile solo per coloro i quali hanno comunque esperito il ricorso interno.  E’ evidente che anche questo dubbio soffre della errata individuazione del rimedio interno.

Ritenere che in un caso come quello di specie possano  ricorrere alla Corte EDU  solo  quei pochi beneficiati che hanno avuto la fortuna di avere adito un giudice che si è preso la briga di sollevare una questione di legittimità costituzionale, sarebbe certamente contrario ai principi convenzionali.  E ciò  proprio per la peculiarità  del caso italiano che non prevede accesso diretto alla Corte Costituzionale ma le cui sentenza hanno efficacia erga omnes su tutte le posizione non definite ( e qui il riferimento alla necessità di costituzione in mora entro il dicembre 2016 decorso il quale inizia a decorrere la prescrizione con conseguente definitività della posizione e preclusione anche del ricorso Cedu) .  E allora sarebbe evidentemente contrario ai principi  della Convenzione restringere il campo ai soli soggetti che hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte e non invece  a tutti coloro i quali subiscano gli effetti di questo giudizio, purchè  rispettino il termine semestrale e il loro diritto non sia più reclamabile per intervenuta prescrizione!

Chiarita la questione in punto di diritto, spero nei termini più comprensibili possibile per i non addetti alle noioso tematiche giuridiche, mi preme precisare che  a noi  di RimborsoPensioni.it  e ancor più   personalmente  a chi scrive non interessa  se gli iscritti alla CIDA  e alle sue organizzazioni satellite facciano o meno ricorso con RP : la nostra storia dimostra che non facciamo marketing ma informazione!

Tutti sono liberi di farlo con chi gli pare ed anzi qui di seguito, come faccio quotidianamente nei post sulle pagine FB o nelle dirette  posso riportare gli studi legali che al momento e con serietà si stanno occupando del ricorso alla Cedu sulla questione ( ad esempio: http://www.iacoviello.it/  ; http://www.studiolegaledepaola.it/ ; http://www.studiolegalebacci.com/gli-avvocati/12-mario-bacci). Altrettanto liberi sono ovviamente gli organi della CIDA di ricordare le lungaggini del processo CEDU e  gli esiti assolutamente incerti del giudizio su cui ovviamente non posso che concordare.

Quello che però non è tollerabile è che per scoraggiare i propri iscritti ad intraprendere un’ azione nella quale evidentemente e direi con scelta legittima i vertici della CIDA dimostrano di non credere,   si decida di denigrare con ignoranza auguriamoci non aggravata dalla malafede  il lavoro altrui creando disinformazione ed estrema confusione nei cittadini  interessati che, non essendo tecnici della materia, si ritrovano come “dei ciucci in mezzo ai suoni” ( per usare un espressione cara alle mie origini salentine)  senza sapere da che parte stare.

Ciò detto, per far stare tutti tranquilli preciso che non accetteremo associati CIDA  al nostro ricorso CEDU a meno che non  abbiano gia aderito alla precedente fase del giudizio interno con lo staff di RP.

Cari saluti e buon ricorso a tutti.

Avv. Pietro L. Frisani

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