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Oltre al danno la beffa: addio rivalutazione 2016

Inflazione reale più bassa di quella programmata, così le pensioni nel 2016 non si rivaluteranno, anzi: dovrà essere restituito uno 0,1% sul tasso previsto per il 2015 perché l’inflazione reale è stata minore di quella programmata.

04/12/2015

Questo è quanto previsto dal decreto 19 novembre 2015 del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 1° dicembre. Si tratta del decreto con cui tutti gli anni il ministero fissa le percentuali di rivalutazione delle pensioni sulla base dell’inflazione. Il decreto dell’anno scorso prevedeva, per il 2015, un tasso provvisorio dello 0,3%, mentre ora viene stabilito quello definitivo, che è dello 0,2%. Quello provvisorio per il 2016, invece, è pari a zero. Quindi, gli assegni dei pensionati nel 2016 verranno abbassati dello 0,1% incassato in più lo scorso anno, mentre non si applicherà nessuna indicizzazione ulteriore perché il tasso provvisorio 2016 è pari a 0.

Il meccanismo in questione è esplicitato dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 503/1992 secondo il quale ogni anno viene stabilito il tasso di rivalutazione degli assegni previdenziali dell’anno successivo in base all’inflazione programmata, contemporaneamente viene adeguato all’inflazione reale quello stimato precedentemente.

Tutto ciò porta a rideterminate le pensioni, pensioni che per la prima volta dal ’95 vengono abbassate.

Anche l’anno scorso l’inflazione reale era stata più bassa del previsto facendo scendere il tasso di perequazione di uno 0,1%, ma quello provvisorio per il 2015 era appunto dello 0,3%, quindi di fatto gli assegni, pur in presenza in un indice dei prezzi al ribasso, si erano rivalutate di uno 0,2%. Nel 2015, invece, la combinazione fra la percentuale di variazione 2015 più bassa del previsto e quella per il 2016 pari a 0, comporta un abbassamento dello 0,1% che verrà appunto recuperato sugli assegni 2016.

Ricordiamo che un problema simile si è posto anche in relazione alla rivalutazione dei montanti contributivi, per cui il Governo con il Dl 65/2015 ha stabilito che il relativo coefficiente, in presenza di cicli economici negativi, non può comunque essere inferiore a uno. Si tratta del decreto con cui il Governo ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale sul no al blocco indicizzazione dei trattamenti superiori a tre volte il minimo stabilendo la restituzione parziale del pregresso.

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