Ricalcolo pensioni militari, con aliquota al 44%
Sei pensionato ma appartieni ad una di queste categorie? Esercito, Carabinieri, Polizia Penitenziaria,Vigili del Fuoco, Aeronautica, Guardia Forestale,Guardia di Finanza, Marina Militare
- Ti sei arruolato negli anni 1981, 1982 e 1983?
- La tua pensione è stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo) dall’ INPS?
- Al 31.12.1995 avevi maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni si servizio utile?
Ti ricordiamo che il servizio utile è differente da quello reale, cioè effettivo. Il servizio utile è virtuale ed è dato da: servizio effettivo+ 1/5 di quello reale fino ad un massimo di 5 annualità. Puoi trovare questa indicazione nel foglio di calcolo documento che viene rilasciato dall’ Inps al momento del pensionamento. - Sei pensionato della Polizia di Stato? In tal caso oltre ad aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 di servizio utile al 31.12.1995 e devi esserti arruolato prima del 25 giugno 1982 ( data dalla quale la polizia stata sottoposta ad ordinamento civile)
Se sei in possesso di questi requisiti puoi aderire al ricorso di rimborsopensioni.it per l’applicazione dell’art 54 del D.P.R n.1092/1973 che così recita:
“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile e’ pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonchè dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell’1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l’applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l’80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel primo comma dell’art. 52, la pensione è
pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell’annessa tabella n. 2.
L’indennità è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.”
- Cosa chiederemo?
Il ricorso collettivo sarà presentato innanzi alle Corti dei Conti territorialmente competenti ( far fede la regione di residenza del ricorrente).Richiesta oggetto del ricorso sarà il ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica che, se ottenuto, comporterà un aumento dell’ assegno di pensione variabile tra i 150, 00 euro ed i 250, 00 euro. A tal proposito ricordiamo che il ricalcolo riguarderà anche i ratei arretrati fino a 5 anni prima della presentazione della lettera interruttiva della prescrizione all’ Inps.
- Diffida:
Hai inviato già inviato una diffida all’Inps avente ad oggetto il ricalcolo della pensione applicando l’ art. 54 del DPR 1092/1973? Se sì è necessario che tu ne abbia una copia conservata, e anche la cartolina di ricevimento.
Se non hai inviato la diffida avente ad oggetto scarica gratuitamente il modello dalla nostra modulistica
- Costi:
Lo Studio Legale Frisani che da sempre si dedica ESCLUSIVAMENTE alle cause risarcitorie contro la Pubblica Amministrazione collabora da molti anni con Gestione Crediti Pubblici, unica società in Italia che si occupa di gestione dei crediti ESCLUSIVAMENTE contro la Pubblica Amministrazione, offrendole la propria competenza e professionalità. L’unione della competenza professionale dello Studio, con la forza organizzativa della Società permette di ottimizzare i costi delle campagne che vengono attuate, agendo su larga scala per ricorsi collettivi, nell’interesse e nella piena soddisfazione degli aderenti che possono così sentirsi tutelati in ogni fase del ricorso. Inoltre, grazie alla struttura della Società i clienti possono contare su uno staff pronto a rispondere ad ogni esigenza di chiarimento e che permette al proprio cliente l’utilizzo della speciale piattaforma web che consente, tramite credenziali personalizzate, l’accesso ad un’apposita area riservata contenente tutta la propria pratica digitalizzata ed il monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento della pratica.
I costi dell’iniziativa sono così da considerarsi:
. euro 118,22+ IVA (22%) e CAP (cassa previdenziale forense 4%) = 150 euro per compenso professionale in favore dell’Avv. Pietro Frisani
. un corrispettivo pari al 15 % (quindici per cento) oltre iva sull’importo che verrà riconosciuto a titolo di indennizzo/risarcimento in favore di Gestione Crediti Pubblici s.r.l., solo in caso di esito positivo del ricorso e solo dopo l’effettivo incasso della somma stessa.
Attenzione: il pagamento dovrà essere effettuato solo a seguito di nostra espressa richiesta che interverrà solo a seguito del raggiungimento del numero minimo di ricorrenti ( 25) previsto per ciascun gruppo di ricorso
Consulta la modulistica e scegli se agire!
https://www.rimborsopensioni.it/modulistica-ricorso-44/
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