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Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

La rivalutazione delle pensioni: un nuovo inizio a Strasburgo!

04/12/2017

Gentile utente di RimborsoPensioni.it,
venerdì 01/12/2017 è stata depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 250 di cui si aspettavano le motivazioni.

La Corte  Costituzionale ovviamente ha confermato quanto contenuto nel suo precedente comunicato,  respingendo tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate da ben 15 giudici remittenti e confermando che il “bonus Poletti” è legittimo. Mi piace in questa sede prendere in prestito quanto scritto dal prof. Franco Abruzzo decano dei giornalisti italiani che a caldo ha così commentato sul suo notiziario on line: “ il legislatore ha destinato “le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi”, “limitando il blocco a quelli medio-alti (che hanno margini di resistenza maggiori contro gli effetti dell’inflazione)“.

Dalla Consulta parte un messaggio devastante verso i giovani e l’intera comunità nazionale: è meglio non impegnarsi, tanto chi ha studiato, fatto carriera e assunto responsabilità ora e sempre, da anziano, viene e verrà punito. Tra i pensionati poveri, che incassano la rivalutazione dell’assegno, ci sono anche quelli che hanno lavorato poco, magari in nero, o che hanno evaso le tasse e i contributi all’Inps.

La Consulta sorvola: i “ricchi” devono piangere in nome della “ragionevolezza” (una parola magica che giustifica tutto e il contrario di tutto).  …  i cittadini capiscano che lo Stato di diritto in Italia va verso il tracollo, cedendo il passo alla ragion di Stato (l’articolo 81 Cost., con il pareggio di bilancio imposto dalla Ue, prevale sui diritti fondamentali delle persone).

CHE FARE ORA?

1) Come già segnalato, per coloro i  quali hanno inoltrato ricorso al Giudice italiano,   abbiamo  provveduto a depositare  la  dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.  L’esito del giudizio davanti al Giudice italiano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017  non ha più alcuna possibilità di essere accolto e insistere nelle nostre richieste ci esporrebbe ad una condanna alle spese di lite che quasi certamente eviteremo con il deposito della rinuncia.
Ne consegue che anche la futura udienza che potrebbe essere stata fissata non si terrà ed il giudizio si estinguerà.

Attenzione: si estinguerà il giudizio ma non il relativo diritto alla rivalutazione che se vorrà potrà essere rivendicato davanti ad un Giudice sovranazionale nei termini di cui ai punti successivi.

2) E’ possibile adire ora, con un nuovo giudizio, la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo (CEDU) che è sostanzialmente un giudice europeo che si occupa di accertare le violazioni degli Stati membri ai principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo.

Rinviamo per gli approfondimenti sul giudizio a quanto scritto sull’ INFORMATIVA RICORSO CEDU AVVERSO SOSPENSIONE RIVALUTAZIONE ANNI 2012/2013

3) Il giudizio davanti alla CEDU sarà possibile:

– per  chi ha  già adito il giudice nazionale   ( che avrà  una posizione processuale molto  più forte avendo concretamente  soddisfatto il requisito del previo esaurimento delle vie interne richiesta dall’ art. 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) ;

 per coloro i quali hanno  inviato la raccomandata di costituzione in mora entro il 31/12/2016, per i quali essendo gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale validi per tutti gli aventi diritto, può ritenersi che abbiano comunque partecipato, sia pure impersonalmente, al giudizio interno  in quanto destinatari dei suoi effetti.

ATTENZIONE! nei ricorsi alla CEDU  non vale il principio c.d. dell’ “erga omnes”: la sentenza avrà effetti SOLO per  coloro i quali parteciperanno all’azione;

4) saranno richiesti alla  CEDU

–    a titolo di danni materiali tutti gli arretrati dal 2012 alla data della sentenza della Cedu  (che in genere interviene in circa due/tre anni) e quindi gli arretrati dal 2012 al 2021 (circa) ;

–  a titolo di danno morale per la violazione sopra accertata una somma  che la Corte in genere quantifica nello stesso importo del danno materiale. Questa cifra, qualora venga riconosciuta, sarà ESENTASSE.

Potrà quantificare l’importo del Suo eventuale risarcimento visionando la seguente tabella:

5) Il termine entro cui è possibile dar corso al giudizio davanti alla CEDU è per legge di SEI MESI dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, decorrerà  quindi dal 2 dicembre 2017.

Poiché il numero dei ricorrenti è altissimo ed essendo il ricorso alla CEDU particolarmente  complesso, prevedendo una lunga serie di adempimenti preliminari che se non correttamente osservati porterebbero alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso,  saranno accettate solo le domande che saranno inviate entro il 31 gennaio 2018. Decorso tale termine non accetteremo più domande.

Trattandosi di un nuovo ricorso l’ importo richiesto ammonta:

a) Per coloro i quali  ha già fatto ricorso al giudice italiano con Rimborsopensioni.it  contro il Bonus Poletti:

– euro 150,00 oltre Iva ( 22%) e Cap( 4%) = 190,32 euro in favore dell’ Avv. Pietro Frisani;
– più un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre iva sull’ importo che verrà riconosciuto a titolo di indennizzo/risarcimento in favore di Gestione Crediti Pubblici srl solo in caso di esito positivo del ricorso

b) per coloro i quali hanno solo inviato la raccomandata interruttiva della prescrizione:

– euro 250,00 oltre Iva ( 22%) e Cap ( 4%) =  euro 317.20 in favore dell’ Avv. Pietro Frisani;
– più un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre Iva sull’ importo che verrà riconosciuto a titolo di indennizzo/risarcimento in favore di Gestione Crediti Pubblici srl.  solo in caso di esito positivo del ricorso

Stante lo stretto collegamento tra le questioni sottoposte ai giudici nazionali e quelle da sottoporre al Giudice europeo, non sarà possibile accettare richieste di adesione da parte di soggetti che sono stati patrocinati da avvocati diversi dall’ avv. Pietro Frisani.


Lo Staff di RimborsoPensioni.it

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