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Studio Legale Frisani e RimborsoPensioni.it: il ricorso di 10mila pensionati per la perequazione delle pensioni supera il vaglio della ricevibilità davanti alla CEDU.

Prosegue in senso favorevole l’iter del ricorso presentato dai 10mila ricorrenti di RimborsoPensioni.it patrocinati dallo Studio Legale Frisani alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo contro l’ ingiusta sentenza n.250/2017 della Corte Cost. che aveva riconosciuto la legittimità del “bonus Poletti” come ristoro rispetto al blocco della perequazione voluto dalla Legge Fornero.

20/06/2018

Un altro passo compiuto verso il riconoscimento dei diritti dei pensionati italiani dall’importanza assolutamente fondamentale in punto di diritto: la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha comunicato l’avvenuta registrazione del ricorso (SCARICA PDF) che sta a significare una valutazione positiva delle condizioni di ricevibilità dello stesso. Si tratta di un traguardo estremamente importante se si considerano i dati statistici forniti dalla stessa Corte Edu per ciò che concerne la ricevibilità dei ricorsi e che riportano cifre di sbarramento altissime: oltre il 90% dei ricorsi presentati alla Corte Edu viene dichiarato irricevibile.

Dei ricorsi che superano questo terribile sbarramento, sempre secondo i dati statistici forniti dalla Corte in media, il 75% si conclude con una sentenza di accertamento dell’avvenuta violazione dei parametri della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la condanna dello Stato membro.

(Fonte: http://app.echr.coe.int/CheckList/?lang=fre&cookieCheck=true, https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2017_FRA.pdf).

Essere parte di quel 10% che riesce a superare il primo grande sbarramento della ricevibilità, lascia molto più che ben sperare sul buon fine delle istanze dei pensionati italiani formulate alla Corte di Strasburgo Strasburgo e ciò perché il giudizio di ricevibilità presuppone anche una valutazione sulla probabile fondatezza del merito della pretesa vantata. In punto di diritto, ciò che lo Studio Frisani ha chiesto è la condanna dello Stato italiano per la violazione del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione  che così recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”, unitamente al diritto all’equo processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione, che riporta: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

Lo staff di RimborsoPensioni.it

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